Stai pensando di rifare il bagno e vuoi approfittare delle agevolazioni fiscali per recuperare un po' di spese? Ecco quali sono le detrazioni per la ristrutturazione del bagno.
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INDICE DEI CONTENUTI:
Rifacimento bagno: quando servono i permessi
Si fa presto a parlare di ristrutturazione del bagno, ma siamo sicuri di sapere esattamente in quale tipologia di interventi rientrano i lavori che vogliamo fare? All'art. 3 il Testo Unico dell'Edilizia definisce:
- Interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Tra questi rientrano il rifacimento dei pavimenti e dei rivestimenti e la sostituzione dei rubinetti;
- Interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Parlando di rifacimento bagno, rientrano nella manutenzione straordinaria gli interventi che richiedono la sostituzione degli impianti o la modifica della disposizione dei sanitari.
Nel caso di manutenzione ordinaria non è richiesto nessun titolo abitativo, quindi non vanno presentati documenti in Comune per ottenere il via libera ma è possibile eseguire tranquillamente gli interventi.
Nel caso della manutenzione straordinaria, invece, è necessaria l'apertura di una CILA - Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata da parte di un tecnico abilitato (geometra, ingegnere o architetto) dove si dichiara che l'opera rispetta il regolamento edilizio comunale e le normative vigenti in materia.
La CILA va accompagnata da planimetrie e prospetti e depositata in Comune, ma non necessita dell'approvazione. Quindi una volta protocollata è subito attiva.
E se crei un bagno ex novo?
Se vuoi trasformare una lavanderia o uno sgabuzzino in un bagno, effettuando quindi un cambio d'uso, sappi che questo intervento rientra nella manutenzione straordinaria, quindi dovrai presentare la CILA in Comune.
Se invece il rifacimento completo del bagno comporta un aumento della superficie è necessario un permesso per costruire (SCIA) che deve essere autorizzato dal Comune di residenza.
Ristrutturazione bagno detrazioni
Questo articolo è stato aggiornato nel 2026 sulla base delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio.
Fatte queste premesse, veniamo ora alle detrazioni fiscali.
Non esiste un vero e proprio “bonus bagno”, tuttavia è possibile usufruire delle agevolazioni previste dal Bonus Ristrutturazione per gli interventi di ristrutturazione del bagno, recuperando fino al 50% delle spese sostenute.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la realizzazione, il rifacimento o il miglioramento dei servizi igienici rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione, così come la realizzazione di un nuovo bagno in ampliamento alle superfici e ai volumi esistenti.
La semplice manutenzione ordinaria, invece, non consente di accedere ad alcuna agevolazione.
Bonus Ristrutturazione bagno (2026)
Per il 2026 è stata prorogata di un anno la disciplina introdotta con la Legge di Bilancio 2025. Le detrazioni previste sono quindi le seguenti:
- Detrazione del 50% per interventi effettuati sulla prima casa
- Detrazione del 36% per interventi su altre tipologie di immobili
- Limite massimo di spesa: 96.000 euro per unità immobiliare
L’importo effettivamente detraibile può variare in base alla tipologia di abitazione e alle fasce di reddito del beneficiario. Per questo motivo è sempre consigliabile confrontarsi con il proprio commercialista o consulente fiscale per un calcolo puntuale.
Ecobonus e ristrutturazione del bagno
In alcuni casi specifici, la ristrutturazione del bagno può rientrare anche nell’Ecobonus, ad esempio quando l’intervento è collegato al miglioramento dell’efficienza energetica, come la sostituzione dell’impianto termo-idraulico.
Per il 2026 l’Ecobonus prevede:
- Detrazione del 50% per la prima casa e del 36% per altri immobili
- Limite massimo di spesa: 60.000 euro, per interventi quali:
- acquisto e posa di finestre comprensive di infissi;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di classe A o superiore (sono esclusi dal 2025 gli impianti alimentati esclusivamente a combustibili fossili).
Per i lavori condominiali, il limite massimo di spesa ammesso è pari a 40.000 euro per unità immobiliare, con alcune eccezioni per gli interventi di riqualificazione energetica globale. La detrazione viene ripartita tra i soggetti aventi diritto in proporzione alla spesa sostenuta.
Interventi ammessi alla detrazione
- Rientrano tra gli interventi detraibili, se configurati come manutenzione straordinaria:
- opere idrauliche per il rifacimento degli impianti;
- interventi di rinnovamento e/o messa a norma;
- sostituzione dei sanitari con modelli diversi o con modifica della disposizione;
- sostituzione della vasca con doccia (o viceversa);
- realizzazione di un bagno ex novo.
Interventi non detraibili
Non consentono invece di usufruire delle agevolazioni fiscali:
- la sola sostituzione dei rubinetti;
- la semplice sostituzione delle piastrelle;
- la sostituzione dei sanitari con modelli simili, senza modifiche sostanziali.
La Legge di Bilancio 2026 ha inoltre stabilito che nel biennio 2027–2028 le aliquote scenderanno al 36% per la prima casa e al 30% per gli altri immobili.
Per questo motivo, le detrazioni attualmente in vigore rappresentano un’opportunità da valutare entro il 31 dicembre 2026.
Agevolazione IVA al 10%
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire dell’aliquota IVA agevolata al 10% per:
- le prestazioni di servizi relative a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili residenziali;
- l’acquisto di beni significativi (come sanitari, rubinetteria, infissi), solo fino a concorrenza del valore della prestazione, calcolato al netto del valore dei beni stessi.
Facciamo un esempio:
- Valore complessivo dell’intervento: 10.000 €
- Valore dei beni significativi: 6.000 €
- Valore della prestazione: 4.000 €
In questo caso:
- l’IVA al 10% si applica ai 4.000 € della prestazione e a 4.000 € dei beni significativi;
- sui 2.000 € residui dei beni significativi si applica invece l’IVA ordinaria al 22%.
Attenzione: quando NON si applica l’IVA agevolata
L’IVA al 10% non può essere applicata:
- ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
- ai beni acquistati direttamente dal committente;
- alle prestazioni professionali (progettazione, direzione lavori, consulenze tecniche);
- alle prestazioni rese nell’ambito di rapporti di subappalto tra imprese.
Come usufruire delle agevolazioni ristrutturazione bagno
- I pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario, bonifico postale o carta di credito;
- Vanno conservati scontrini, fatture, ricevute dei bonifici e tutta la documentazione attestante il pagamento;
- La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella Dichiarazione dei Redditi e viene ripartita in 10 quote annuali, di pari importo, che vengono detratte dall'IRPEF dovuta.
Se hai intenzione di ristrutturare il bagno, beneficiando o meno delle detrazioni, ci sono alcune cose che devi sapere prima di iniziare i lavori. Le trovi tutte spiegate nella nostra guida gratuita.

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